Art. 4.

      1. Con regolamento adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è disciplinata l'istituzione di apposite banche dati per la raccolta e la gestione dei prelievi di materiale biologico finalizzato all'analisi e al confronto del DNA.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di accesso alla banca

 

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dati, consentendolo esclusivamente sulla base di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria.